Limitazione di responsabilità
Regolamento (CE) n. 889/2002
Si avvisano i passeggeri il cui viaggio comprenda una destinazione finale o uno scalo in un paese diverso da quello di origine che le disposizioni del trattato noto come Convenzione di Varsavia possono essere applicate a tutto il viaggio, compreso qualsiasi segmento effettuato totalmente all’interno del paese di origine o destinazione. Per i passeggeri in viaggio verso, da o con uno scalo concordato negli Stati Uniti d’America, la Convenzione e altri contratti speciali di trasporto richiamati nelle tariffe applicabili stabiliscono che la responsabilità di taluni vettori, parti in tali contratti speciali, per il decesso o lesioni personali dei passeggeri si limiti per lo più a danni comprovati non superiori a US$ 75.000,00 a passeggero e che la responsabilità fino a tale limite non dipenda dalla negligenza da parte del vettore. Per i passeggeri in viaggio con un vettore che non sia parte in tali contratti speciali o non in viaggio per, da né con uno scalo concordato negli Stati Uniti d’America, la responsabilità del vettore per il decesso o lesioni personali dei passeggeri si limita, nella maggior parte dei casi, approssimativamente a US$ 10.000,00 o US$ 20.000,00. I nomi dei vettori, parti in tali contratti speciali, sono disponibili presso tutte le biglietterie di detti vettori e possono essere esaminati su richiesta. Solitamente potrà godere di una tutela aggiuntiva acquistando un’assicurazione presso una compagnia privata. Tale assicurazione non è soggetta ad alcuna limitazione di responsabilità del vettore in virtù della Convenzione di Varsavia né dei contratti speciali di trasporto. Per maggiori informazioni la preghiamo di consultare la sua compagnia aerea o un rappresentante della sua compagnia di assicurazioni. N.B.: Il suddetto limite di responsabilità di US$ 75.000,00 è comprensivo di tutti i costi e le spese legali, ad eccezione delle richieste di risarcimento presentate negli Stati in cui sia prevista l’aggiudicazione separata dei costi e delle spese legali; in questo caso il limite di responsabilità ammonterà a US$ 58.000,00, esclusi i costi e le spese legali. Questo avviso è richiesto ai sensi dell’Ordinanza 69-2-65 del Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti d'America. Non riflette le disposizioni della Convenzione di Montreal del 1999 che possono essere applicate al suo viaggio. Non viene fatta alcuna dichiarazione in merito all’accuratezza del contenuto.
Fermo restando quanto precede, il passeggero può essere soggetto ad un regime di responsabilità più favorevole. I limiti di responsabilità applicabili al suo viaggio a bordo di un volo operato da KLM sono i seguenti:
Non esistono limiti finanziari per decesso o lesioni fisiche di un passeggero e KLM può effettuare un pagamento anticipato, proporzionale ai danni subiti, per soddisfare le esigenze economiche immediate della persona che ha diritto a richiedere il rimborso. In caso di distruzione, perdita, danni o ritardi nel ricevimento dei bagagli, la responsabilità di KLM si limita a 1.288 Diritti Speciali di Prelievo (circa EUR 1.610) per i danni dimostrati. Se il valore del suo bagaglio supera tale limite, le consigliamo di dichiarare il valore del bagaglio da stiva eccedente i limiti di responsabilità applicabili al check-in o di assicurarsi che il bagaglio sia completamente assicurato prima di partire. In caso di danni dovuti a ritardi nel trasporto aereo, la responsabilità di KLM si limita a 5.346 Diritti Speciali di Prelievo (circa EUR 6.690) per le perdite e le spese dimostrate. Se il viaggio prevede il trasporto da parte di altre compagnie aeree, esse devono essere contattate per ricevere informazioni sui relativi limiti di responsabilità. Questo avviso è conforme ai requisiti del Regolamento della Comunità europea (CE) n.° 889/2002.